Art. 14
Condizioni di finanziamento della categoria 1
In vigore dal 26 ott 2020
Condizioni di finanziamento della categoria 1
1. L’Agenzia informa l’autorità centrale nazionale in merito al personale che ha lasciato i servizi nazionali dello Stato membro in questione per passare alle dipendenze dell’Agenzia nell’anno N.
2. Prima di informare l’autorità centrale nazionale, l’Agenzia riceve dal personale interessato conferma della cessazione o della sospensione del rapporto istituzionale con le autorità nazionali interessate.
3. L’Agenzia fornisce in forma anonima le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 31 gennaio dell’anno N+1, indicando l’autorità nazionale interessata e il numero di membri del personale che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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