Art. 15
Regime speciale per il 2020
In vigore dal 26 ott 2020
Regime speciale per il 2020
1. Entro l’12 novembre 2020, l’Agenzia comunica agli Stati membri i loro importi di riferimento per il 2020, tenendo conto dei rispettivi coefficienti correttori.
2. Gli Stati membri possono chiedere il pagamento anticipato fino al 15 novembre 2020, a condizione che abbiano indicato all’Agenzia i rispettivi effettivi complessivi delle guardie di frontiera nazionali al 30 aprile 2019, conformemente all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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