Art. 15

Regime speciale per il 2020

In vigore dal 26 ott 2020
Regime speciale per il 2020 1.   Entro l’12 novembre 2020, l’Agenzia comunica agli Stati membri i loro importi di riferimento per il 2020, tenendo conto dei rispettivi coefficienti correttori. 2.   Gli Stati membri possono chiedere il pagamento anticipato fino al 15 novembre 2020, a condizione che abbiano indicato all’Agenzia i rispettivi effettivi complessivi delle guardie di frontiera nazionali al 30 aprile 2019, conformemente all’, paragrafo 3.
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Regime speciale per il 2020 (Art. 15 Decisione (UE) 2020/1567) — Testo vigente | Portale Normativo