Art. 10
Segretariato
In vigore dal 10 set 2019
Segretariato
1. La Commissione predispone un segretariato (il «segretariato») per i gruppi di esperti e per il comitato.
2. Il segretariato ha il compito di fornire il sostegno necessario al funzionamento efficiente dei gruppi di esperti. In particolare, il segretariato:
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individua e gestisce i potenziali conflitti d'interessi;
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sorveglia l'applicazione coerente dei criteri di cui all'allegato IX, sezione 5.1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/745 da parte del pertinente gruppo di esperti conformemente agli orientamenti della Commissione di cui all', paragrafo 3;
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sovrintende ai lavori del gruppo di esperti di cui all', paragrafo 2;
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controlla il rispetto del regolamento interno comune di cui all', delle linee guida e delle metodologie di cui all', paragrafo 2, terzo trattino, e le richieste di pareri, opinioni e posizioni;
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pubblica i pareri, le opinioni e le posizioni in conformità dell'articolo 106, paragrafo 12, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/745;
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esamina le richieste di competenze supplementari presentate dai gruppi di esperti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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