Art. 1

Designazione dei gruppi di esperti

In vigore dal 10 set 2019
Designazione dei gruppi di esperti 1.   È designato un gruppo di esperti in ciascuno dei seguenti settori per svolgere i compiti di cui all'articolo 106, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2017/745 e all'articolo 48, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/746: 1) ortopedia, traumatologia, riabilitazione, reumatologia; 2) sistema circolatorio; 3) neurologia; 4) sistema respiratorio, anestesiologia, terapia intensiva; 5) endocrinologia e diabete; 6) chirurgia generale e plastica, odontoiatria; 7) ostetricia e ginecologia, compresa la medicina riproduttiva; 8) gastroenterologia ed epatologia; 9) nefrologia e urologia; 10) oftalmologia; 11) dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). 2.   È designato un ulteriore gruppo di esperti incaricato della decisione di cui all'allegato IX, sezione 5.1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/745.
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Designazione dei gruppi di esperti (Art. 1 Decisione (UE) 2019/1396) — Testo vigente | Portale Normativo