Art. 1
Designazione dei gruppi di esperti
In vigore dal 10 set 2019
Designazione dei gruppi di esperti
1. È designato un gruppo di esperti in ciascuno dei seguenti settori per svolgere i compiti di cui all'articolo 106, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2017/745 e all'articolo 48, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/746:
1)
ortopedia, traumatologia, riabilitazione, reumatologia;
2)
sistema circolatorio;
3)
neurologia;
4)
sistema respiratorio, anestesiologia, terapia intensiva;
5)
endocrinologia e diabete;
6)
chirurgia generale e plastica, odontoiatria;
7)
ostetricia e ginecologia, compresa la medicina riproduttiva;
8)
gastroenterologia ed epatologia;
9)
nefrologia e urologia;
10)
oftalmologia;
11)
dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD).
2. È designato un ulteriore gruppo di esperti incaricato della decisione di cui all'allegato IX, sezione 5.1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/745.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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