Art. 3

Sottogruppi

In vigore dal 10 set 2019
Sottogruppi 1.   Un gruppo di esperti può, d'intesa con la Commissione, istituire sottogruppi permanenti o ad hoc incaricati di compiti specifici e composti di un certo numero di suoi membri. 2.   I sottogruppi operano secondo il regolamento interno comune dei gruppi di esperti di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2019:1396:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sottogruppi (Art. 3 Decisione (UE) 2019/1396) — Testo vigente | Portale Normativo