Art. 3
Sottogruppi
In vigore dal 10 set 2019
Sottogruppi
1. Un gruppo di esperti può, d'intesa con la Commissione, istituire sottogruppi permanenti o ad hoc incaricati di compiti specifici e composti di un certo numero di suoi membri.
2. I sottogruppi operano secondo il regolamento interno comune dei gruppi di esperti di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
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