Art. 9
Regolamento interno comune
In vigore dal 10 set 2019
Regolamento interno comune
1. Il comitato adotta a maggioranza semplice dei suoi membri, su proposta e d'intesa con i servizi della Commissione, un regolamento interno comune per tutti i gruppi di esperti.
Prima dell'adozione, i presidenti consultano i rispettivi gruppi di esperti in merito al contenuto del regolamento interno comune.
2. Il regolamento interno comune dei gruppi di esperti prevede, tra l'altro:
a)
procedure per lo svolgimento dei compiti dei gruppi di esperti di cui all'articolo 106, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2017/745;
b)
norme che garantiscono l'applicazione dei principi stabiliti agli articoli da 12 a 15.
3. Il comitato, d'intesa con i servizi della Commissione, riesamina il regolamento interno comune almeno ogni tre anni e lo aggiorna per garantire che tenga conto dei più recenti sviluppi scientifici e rispecchi la prassi più avanzata.
4. Il regolamento interno comune è accessibile al pubblico su un apposito sito web della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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