Art. 8
Elaborazione di pareri, opinioni o posizioni
In vigore dal 10 set 2019
Elaborazione di pareri, opinioni o posizioni
1. Per l'elaborazione di ogni parere, opinione o posizione, il presidente del gruppo di esperti o del sottogruppo può nominare un relatore e un correlatore. In tale contesto, tutti gli altri membri sono revisori.
2. I gruppi di esperti seguono il regolamento interno comune di cui all' e le linee guida pertinenti adottate dal comitato di cui all', paragrafo 2, terzo trattino.
3. Nel contesto delle attività dei gruppi di esperti di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745, i gruppi di esperti si avvalgono degli orientamenti forniti dalla Commissione ai sensi dell'allegato IX, sezione 5.1, lettera h), del regolamento (UE) 2017/745.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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