Art. 7
Comitato di coordinamento
In vigore dal 10 set 2019
Comitato di coordinamento
1. In seguito all'elezione di cui all' è istituito un comitato di coordinamento (il «comitato») composto dai presidenti e dai vicepresidenti di tutti i gruppi di esperti.
2. Il comitato, tra l'altro:
—
garantisce lo scambio efficace di informazioni tra i gruppi di esperti;
—
adotta e rivede il regolamento interno comune per i gruppi di esperti a norma dell';
—
adotta e rivede le linee guida interne e le metodologie di cui si avvarranno i gruppi di esperti.
3. La Commissione agisce nel rispetto del regolamento interno comune di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
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