Art. 7

Comitato di coordinamento

In vigore dal 10 set 2019
Comitato di coordinamento 1.   In seguito all'elezione di cui all' è istituito un comitato di coordinamento (il «comitato») composto dai presidenti e dai vicepresidenti di tutti i gruppi di esperti. 2.   Il comitato, tra l'altro: — garantisce lo scambio efficace di informazioni tra i gruppi di esperti; — adotta e rivede il regolamento interno comune per i gruppi di esperti a norma dell'; — adotta e rivede le linee guida interne e le metodologie di cui si avvarranno i gruppi di esperti. 3.   La Commissione agisce nel rispetto del regolamento interno comune di cui all', paragrafo 1.
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