Art. 5

Elezione del presidente e del vicepresidente

In vigore dal 10 set 2019
Elezione del presidente e del vicepresidente 1.   All'inizio di ogni mandato di cui all', ogni gruppo e i relativi sottogruppi eleggono tra i loro membri, a maggioranza semplice, un presidente e un vicepresidente. 2.   Il mandato del presidente e del vicepresidente ha una durata di tre anni ed è rinnovabile. Qualsiasi sostituzione del presidente o del vicepresidente nel corso di tale mandato è effettuata secondo la procedura di cui al paragrafo 1 ed è valida per il resto del mandato. 3.   Per quanto riguarda i sottogruppi, il mandato del presidente e del vicepresidente decorre dal momento della loro elezione fino alla scadenza del mandato del sottogruppo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2019:1396:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo