Art. 12
Indipendenza, imparzialità e obiettività
In vigore dal 10 set 2019
Indipendenza, imparzialità e obiettività
1. I consulenti sono nominati o assegnati a titolo personale. Essi non possono delegare le loro responsabilità a nessun'altra persona.
2. I consulenti non hanno interessi finanziari o di altro tipo nell'industria dei dispositivi medici o in un organismo notificato o in qualsiasi altra organizzazione o settore, che potrebbero comprometterne l'indipendenza, l'imparzialità e l'obiettività. Essi presentano una dichiarazione di interessi indicante gli eventuali interessi che possono compromettere o essere ragionevolmente percepiti come tali da compromettere la loro indipendenza, la loro imparzialità e la loro obiettività, comprese eventuali circostanze pertinenti relative ai loro familiari stretti.
3. Le dichiarazioni di interessi sono presentate per iscritto unitamente alla partecipazione all'invito a manifestare interesse.
4. I consulenti aggiornano le loro dichiarazioni di interessi:
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prima della nomina come membri di un gruppo di esperti o prima dell'iscrizione nell'elenco centrale;
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ogniqualvolta un cambiamento di circostanze lo richieda;
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prima dell'inizio di un compito specifico nel quadro del gruppo di esperti.
5. Se gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 non sono rispettati, la Commissione può adottare tutte le misure appropriate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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