Art. 13

Impegno

In vigore dal 10 set 2019
Impegno 1.   I consulenti si impegnano ad agire nell'interesse pubblico e nel rispetto dei principi di cui agli articoli da 12 a 15. A tal fine firmano una dichiarazione di impegno. 2.   I consulenti rispondono alle richieste e alle altre comunicazioni del presidente del loro gruppo di esperti o sottogruppo e del segretariato. Essi dedicano l'impegno necessario al completamento dei compiti assegnati, al meglio delle loro capacità ed entro i termini definiti nel regolamento interno comune di cui all'.
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Impegno (Art. 13 Decisione (UE) 2019/1396) — Testo vigente | Portale Normativo