Art. 15
Riservatezza
In vigore dal 10 set 2019
Riservatezza
1. I consulenti non divulgano le informazioni di carattere riservato acquisite nell'ambito del loro lavoro presso i gruppi di esperti o a seguito di altre attività disciplinate dalla presente decisione. A tal fine firmano una dichiarazione di riservatezza.
2. I consulenti rispettano le norme in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate dell'Unione di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e (UE, Euratom) 2015/444.
3. Se gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono rispettati, la Commissione può adottare tutte le misure appropriate.
Storico versioni
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