Art. 4
Membri del progetto
In vigore dal 25 giu 2018
Membri del progetto
1. In conformità dell', paragrafo 3, della decisione (PESC) 2017/2315, i membri del progetto si accordano all'unanimità sulle modalità e sulla portata della loro cooperazione nonché sulla gestione del progetto.
2. Le suddette modalità possono includere i contributi necessari per partecipare al progetto e i relativi requisiti, il processo decisionale nell'ambito del progetto, le condizioni per uscire dal progetto o per la partecipazione al progetto da parte di altri Stati membri partecipanti in una fase successiva, e le disposizioni relative allo status di osservatore. Tali modalità possono anche riguardare le questioni di cui all'.
3. In conformità dell', paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, i membri del progetto possono concordare all'unanimità di ammettere altri Stati membri al progetto, su richiesta di questi ultimi. Essi informano il Consiglio dell'ammissione dei nuovi membri.
4. I membri del progetto possono concordare all'unanimità che talune decisioni, come quelle relative alle questioni amministrative, siano adottate in secondo differenti regole di voto.
5. I membri del progetto contribuiscono al progetto con le proprie risorse e competenze. In base all'ambito del progetto, ogni membro del progetto determina il carattere del proprio contributo che può includere risorse umane, risorse finanziarie, attrezzature o contributi in natura. Tali contributi o sostengono il conseguimento dell'obiettivo del progetto e hanno un impatto sul progetto.
6. I membri di ciascun progetto si adoperano per concepire il progetto in modo da garantire la coerenza dei risultati e dei calendari con altri progetti PESCO, e affinché il progetto sia coerente con le iniziative sviluppate in altri pertinenti contesti istituzionali, assicurando la trasparenza e l'inclusività ed evitando inutili duplicazioni.
7. In linea con gli impegni più vincolanti assunti come Stati membri partecipanti, i membri del progetto mirano a fornire forze e capacità che utilizzabili che siano in particolare ben equipaggiate, addestrate e interoperabili, dotate di strutture, forniture e ricambi necessari e che siano in grado di schierarsi nel quadro di operazioni e in grado di eseguire e sostenere tali operazioni.
8. Ogni membro del progetto designa un punto di contatto nazionale per ciascun progetto PESCO cui prende parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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