Art. 5

Coordinatori di progetto

In vigore dal 25 giu 2018
Coordinatori di progetto 1.   I membri di ciascun progetto PESCO individuano e designano al loro interno uno o più coordinatori di progetto con funzioni di coordinamento. In linea di principio, il promotore o i promotori di un progetto possono assumere il ruolo di coordinatore. 2.   In particolare i coordinatori di progetto: a) aggiornano almeno una volta all'anno, sulla base del modello di descrizione del progetto PESCO, le informazioni relative al progetto all'interno di uno spazio di lavoro elettronico comune istituito dal segretariato PESCO; b) agevolano la cooperazione tra i membri del progetto, nonché con gli altri coordinatori di progetto nel quadro di altri progetti PESCO pertinenti, se del caso, e agiscono da punto focale per le questioni relative al progetto; c) possono sostenere lo sviluppo delle modalità che governano il progetto di cui all' nonché della necessaria documentazione del progetto, inclusa la redazione di relazioni. A tal fine, i coordinatori di progetto possono utilizzare gli strumenti di supporto alla gestione del progetto offerti agli Stati membri partecipanti nel quadro dell'AED; d) promuovono, se del caso, gli sforzi affinché le capacità sviluppate nel quadro del progetto mirino a ovviare alle carenze di capacità individuate nell'ambito del piano di sviluppo delle capacità e della revisione coordinata annuale in materia di difesa, e contribuiscono ad assolvere gli impegni più vincolanti anche ai fini delle missioni più impegnative, nonché a raggiungere il concordato livello di ambizione dell'Unione. 3.   I membri del progetto possono concordare modalità supplementari sulle funzioni e responsabilità del coordinatore di progetto, tenendo conto delle specificità dello stesso. In particolare, qualora i membri del progetto concordino di attribuire il ruolo di coordinatore di progetto a più di essi, deve essere mantenendo un punto di contatto unico per quanto riguarda il segretariato PESCO.
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Coordinatori di progetto (Art. 5 Decisione (UE) 2018/909) — Testo vigente | Portale Normativo