Art. 7
Altre questioni contemplate dalle modalità di progetto
In vigore dal 25 giu 2018
Altre questioni contemplate dalle modalità di progetto
1. Le modalità che i membri del progetto possono concordare per iscritto nell'ambito di ciascun progetto PESCO, se del caso per iscritto, ai fini dell'attuazione dell', paragrafo 3, della decisione (PESC) 2017/2315, includono, tra gli altri, alcuni o tutti gli ambiti seguenti:
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preparazione, presidenza e coordinamento delle riunioni dei membri del progetto;
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distribuzione dei ruoli e delle responsabilità tra i membri del progetto;
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invito rivolto alla Commissione ad associarsi, se del caso, ai lavori del progetto;
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norme in materia di bilancio e finanziamento;
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presenza di osservatori durante i lavori del progetto;
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norme da applicare nel caso in cui un membro del progetto decida di uscire dal progetto, inclusi gli aspetti giuridici e finanziari, o qualora uno Stato membro partecipante intenda aderire ad un progetto in una fase successiva;
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determinazione dei casi in cui i membri del progetto possono chiedere il sostegno del SEAE, compreso l'EUMS, e dell'AED;
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specifiche, strategia di acquisizione, scelta di una struttura di sostegno della gestione del progetto, e selezione delle imprese industriali. A tal riguardo, i membri del progetto possono concordare di applicare gli strumenti di gestione del progetto utilizzati dall'AED, quali accordi relativi al progetto, obiettivi comuni in materia di personale, esigenze comuni in termini di personale o giustificazioni economiche («business case»).
2. I membri del progetto possono concordare all'unanimità di adottare decisioni sulle summenzionate questioni a norma dell', paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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