Art. 9
Clausola di riesame
In vigore dal 25 giu 2018
Clausola di riesame
La presente decisione sarà riesaminata entro il 31 dicembre 2020.
La presente decisione è adattata, se necessario, al fine di tenere conto delle condizioni generali per la partecipazione di Stati terzi a singoli progetti, che devono essere decise dal Consiglio a norma dell', paragrafo 2, lettera g), e dell', paragrafo 1, della decisione (PESC) 2017/2315.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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