Art. 6

Osservatori

In vigore dal 25 giu 2018
Osservatori 1.   I membri del progetto possono concordare di consentire ad altri Stati membri partecipanti di divenire osservatori del progetto. 2.   Gli Stati membri partecipanti possono, in linea di principio, divenire osservatori soltanto in base a determinate condizioni, incluso riguardo alla durata, che devono essere determinate dai membri del progetto in conformità con le sue specificità. Tali condizioni sono fornite, su richiesta, dai coordinatori di progetto. 3.   I membri del progetto possono concordare modalità specifiche sulla status di osservatore, tenendo conto delle particolarità del progetto e delle sue diverse fasi di sviluppo. 4.   Gli osservatori non hanno l'obbligo di contribuire ad un progetto con risorse e competenze proprie. Possono aspirare a divenire membri del progetto in una fase successiva senza ritardare i progressi nell'esecuzione del progetto.
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