Art. 3
Segretariato PESCO
In vigore dal 25 giu 2018
Segretariato PESCO
In conformità dell' della decisione (PESC) 2017/2315, e al fine di assolvere le proprie responsabilità, il segretariato PESCO:
a)
fornisce un punto di contatto unico nell'ambito dell'Unione per tutte le questioni PESCO;
b)
fornisce un punto di contatto unico anche per tutti gli Stati membri partecipanti per condividere le pertinenti informazioni tra gli Stati membri partecipanti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica funzionale e uno spazio di lavoro elettronico comune. Il segretariato PESCO, inoltre, distribuisce i propri documenti tramite lo spazio di lavoro elettronico comune;
c)
fornisce funzioni di supporto e coordinamento in relazione alla valutazione delle proposte di progetti PESCO, e contribuisce ad attuare, in maniera strutturata, la presentazione da parte degli Stati membri partecipanti delle informazioni necessarie per la valutazione dei progetti nonché per la presentazione di relazioni al Consiglio;
d)
sostiene, su loro richiesta, gli Stati membri partecipanti che intendono proporre un progetto quando informano gli altri Stati membri partecipanti. In conformità dell', paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, le suddette informazioni sono diffuse in tempo utile al fine di ottenere sostegno e dare l'opportunità agli Stati membri partecipanti interessati di unirsi alla presentazione della proposta su base collettiva;
e)
sostiene, ove opportuno, i membri del progetto quando forniscono aggiornamenti sui loro rispettivi progetti nei pertinenti organi preparatori del Consiglio e nel quadro dell'AED;
f)
trasmette le richieste di sostegno ricevute dai membri del progetto ai pertinenti servizi del SEAE, incluso l'EUMS, e all'AED, al fine di sostenere i rispettivi progetti e la relativa attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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