Art. 2

Informazione e sorveglianza del Consiglio

In vigore dal 25 giu 2018
Informazione e sorveglianza del Consiglio 1.   Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio rivede e, ove opportuno, aggiorna entro il mese di novembre di ogni anno, la sua decisione (PESC) 2018/340. L'elenco aggiornato dei membri del progetto di ogni progetto, ossia quelli che hanno presentato la proposta di progetto e quelli ammessi al progetto a norma dell', paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, è pubblicato unitamente a detta decisione del Consiglio aggiornata. 2.   Il Consiglio è debitamente informato dai membri del progetto sullo sviluppo dei rispettivi progetti PESCO, se del caso, con cadenza annuale. A tal fine, i membri del progetto, attraverso i coordinatori di progetto, presentano al segretariato PESCO una relazione sui progressi compiuti nell'ambito dei rispettivi progetti PESCO, utilizzando il modello di descrizione del progetto PESCO di cui al paragrafo 11 della raccomandazione del Consiglio del 6 marzo 2018, mediante uno spazio di lavoro elettronico comune. Tali relazioni contengono informazioni consolidate sui progressi realizzati nell'esecuzione del progetto, la relativa tabella di marcia, gli obiettivi e le tappe fondamentali, nonché il suo contributo alla realizzazione degli impegni più vincolanti pertinenti. Coerentemente con la decisione 2013/488/UE del Consiglio (4) i membri del progetto convengono sull'eventuale classificazione delle parti pertinenti delle informazioni da fornire. Il segretariato PESCO emette un avviso, accordando ai coordinatori di progetto sei settimane di tempo per presentare la relazione, e raccoglie le informazioni consolidate dei progetti PESCO in vista della loro trasmissione al Consiglio. In linea di principio, la trasmissione al Consiglio precede la relazione annuale sulla PESCO che l'alto rappresentante presenta tenendo conto dei punti 14, 15 e 16 della raccomandazione del Consiglio del 6 marzo 2018. 3.   Su richiesta del Consiglio, i membri del progetto forniscono, attraverso i coordinatori di progetto, informazioni supplementari su determinati progetti specifici, oltre alle informazioni periodiche di cui al paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri partecipanti forniscono inoltre informazioni sul rispettivo contributo individuale ai progetti PESCO cui partecipano attraverso i rispettivi piani nazionali di attuazione da rivedere e aggiornare annualmente, se del caso, ai sensi dell', paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315. 5.   I coordinatori di progetto utilizzano lo spazio di lavoro elettronico comune per riferire in merito ad altri progressi e modifiche pertinenti riguardo al rispettivo progetto inclusa l'ammissione di nuovi membri e osservatori del progetto e la data della loro ammissione. Lo spazio di lavoro elettronico comune è utilizzato in modo da garantire a tutti gli Stati membri partecipanti alla PESCO la trasparenza delle informazioni fornite.
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