Art. 2
Principi generali
In vigore dal 2 feb 2018
Principi generali
1. Ciascuno Stato membro istituisce un meccanismo per raccogliere i dati indicati nella presente decisione dai rispettivi membri e partner nazionali EURES e da qualsiasi altra fonte che possa fornire i dati necessari.
2. I dati che sono stati raccolti e verificati sono trasmessi all'ufficio europeo di coordinamento utilizzando un modello comune conformemente alle procedure di cui all'.
3. Gli Stati membri garantiscono che, qualora i dati non siano prontamente disponibili, vengano utilizzati e debitamente descritti fonti di dati o metodi di raccolta alternativi.
4. Gli Stati membri si adoperano per cooperare al meglio tra loro e con la Commissione, per assicurare la migliore qualità possibile nell'inserimento dei dati e, in particolare, al momento di presentare e analizzare i dati, in modo da segnalare qualsiasi eventuale doppio conteggio individuato.
5. La raccolta dei dati in base al sistema di misurazione dei risultati di EURES è seguita da un'analisi annuale dei dati relativi ai risultati a livello nazionale, in stretta relazione con il ciclo di programmazione annuale delle attività di EURES a livello nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/589. Il sistema di misurazione dei risultati di EURES è utilizzato per individuare i risultati delle attività programmate e svolte nel precedente anno civile, che sono analizzati e utilizzati per lo sviluppo di nuovi programmi di lavoro nazionali per il successivo anno civile.
6. L'analisi dei dati cui si fa riferimento nel paragrafo 5 sostiene la presentazione dei dati raccolti descrivendo le condizioni alle quali i risultati sono stati ottenuti, i limiti esistenti nella metodologia di raccolta dei dati e i limiti inerenti alla capacità dei dati di misurare le attività effettivamente svolte. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'analisi dei propri dati e garantisce che questi vengano compresi e presentati nel contesto nazionale adeguato.
7. L'analisi dei dati di cui al paragrafo 5 aiuta a comprendere meglio i dati e i risultati ottenuti nello specifico contesto nazionale. Nel corso del tempo l'analisi dei dati contribuisce inoltre a individuare i punti deboli e i punti di forza dell'attività di EURES nello Stato membro interessato, e pertanto sostiene il monitoraggio, la valutazione e se del caso il processo decisionale in materia di modifiche strategiche ed operative a livello nazionale.
8. La Commissione favorisce il processo di analisi dei singoli Stati membri compilando i dati nazionali, fornendo i totali aggregati dell'UE, condividendo i dati nell'ambito della rete EURES, diffondendo i dati ai sensi dell' e attirando l'attenzione sulle sinergie e sulle questioni comuni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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