Art. 4
Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento
In vigore dal 2 feb 2018
Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento
1. L'ufficio europeo di coordinamento ha il compito di favorire la raccolta e l'analisi degli indicatori di dati, in particolare:
a)
istituendo e mantenendo una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES per rendere accessibili agli uffici di coordinamento nazionali:
i)
la versione elettronica dell'elenco degli indicatori e delle possibili fonti di dati di cui all';
ii)
il modello per trasmettere i dati di cui all', paragrafo 2, e qualsiasi informazione collegata sulle modalità di compilazione e di presentazione;
iii)
gli strumenti, la documentazione e gli orientamenti necessari per lo scambio e l'analisi dei dati;
b)
favorendo la coerenza nell'applicazione da parte degli Stati membri degli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2016/589;
c)
promuovendo lo scambio delle buone prassi;
d)
individuando le sinergie e le aree di azione comune;
e)
compilando i dati nazionali per fornire dati aggregati a livello di Unione europea;
f)
fornendo indicatori a livello europeo e informazioni sui modelli e i flussi della mobilità lavorativa ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/589.
2. L'ufficio europeo di coordinamento condivide i risultati del sistema di misurazione dei risultati di EURES nell'ambito della rete EURES e li diffonde ai sensi dell'.
Storico versioni
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