Art. 4

Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento

In vigore dal 2 feb 2018
Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento 1.   L'ufficio europeo di coordinamento ha il compito di favorire la raccolta e l'analisi degli indicatori di dati, in particolare: a) istituendo e mantenendo una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES per rendere accessibili agli uffici di coordinamento nazionali: i) la versione elettronica dell'elenco degli indicatori e delle possibili fonti di dati di cui all'; ii) il modello per trasmettere i dati di cui all', paragrafo 2, e qualsiasi informazione collegata sulle modalità di compilazione e di presentazione; iii) gli strumenti, la documentazione e gli orientamenti necessari per lo scambio e l'analisi dei dati; b) favorendo la coerenza nell'applicazione da parte degli Stati membri degli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2016/589; c) promuovendo lo scambio delle buone prassi; d) individuando le sinergie e le aree di azione comune; e) compilando i dati nazionali per fornire dati aggregati a livello di Unione europea; f) fornendo indicatori a livello europeo e informazioni sui modelli e i flussi della mobilità lavorativa ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/589. 2.   L'ufficio europeo di coordinamento condivide i risultati del sistema di misurazione dei risultati di EURES nell'ambito della rete EURES e li diffonde ai sensi dell'.
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