Art. 6

Ruoli e responsabilità del gruppo di coordinamento

In vigore dal 2 feb 2018
Ruoli e responsabilità del gruppo di coordinamento 1.   Il gruppo di coordinamento monitora attentamente l'applicazione dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/589 e funge da forum per lo scambio di opinioni e migliori prassi al fine di migliorare il funzionamento del sistema di misurazione dei risultati di EURES. 2.   Una volta l'anno il gruppo di coordinamento effettua un riesame dell'applicazione della presente decisione. Tale riesame costituirà il contributo del gruppo di coordinamento alle relazioni sull'attività e sulla valutazione ex post a cura della Commissione, ai sensi degli articoli 33 e 35 del regolamento (UE) 2016/589. 3.   Qualsiasi modifica degli elenchi, degli strumenti dei modelli, della documentazione e degli orientamenti di cui all', paragrafo 1, lettera a), è concordata con il gruppo di coordinamento prima di poter essere applicata. 4.   Il gruppo di coordinamento decide sull'approccio da adottare per diffondere i risultati del sistema di misurazione dei risultati di EURES.
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