Art. 7

Procedure

In vigore dal 2 feb 2018
Procedure 1.   Salvo quanto diversamente specificato nell'elenco degli indicatori di cui all', gli uffici di coordinamento nazionali trasmettono i dati raccolti in conformità della presente decisione all'ufficio europeo di coordinamento due volte all'anno. I dati sono trasmessi nel mese di agosto per il periodo che va da gennaio a giugno, e nel mese di febbraio per il periodo che va da luglio a dicembre del precedente anno civile. 2.   L'analisi dei dati viene effettuata annualmente nei primi tre mesi dell'anno, nell'anno successivo a quello per il quale i dati sono stati raccolti. I risultati dell'analisi vengono presentati insieme alle comunicazioni sull'attuazione delle attività illustrate nel programma di lavoro nazionale di cui all' della decisione di esecuzione (UE) 2017/1256 della Commissione (2).
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Procedure (Art. 7 Decisione (UE) 2018/170) — Testo vigente | Portale Normativo