Art. 3

Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali

In vigore dal 2 feb 2018
Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali Gli uffici di coordinamento nazionali, nei rispettivi Stati membri, hanno il compito di: a) raccogliere i dati dai membri e dai partner di EURES e, se del caso, da altre fonti; b) garantire che i dati ricevuti dai membri e dai partner di EURES siano coerenti e soddisfino le norme di qualità concordate tra l'ufficio di coordinamento nazionale e i membri e i partner di EURES interessati; c) trasmettere i dati così raccolti e verificati all'ufficio europeo di coordinamento ai sensi dell', utilizzando gli indicatori di cui all'; d) effettuare l'analisi degli indicatori a livello nazionale; e) adottare tutte le misure necessarie e opportune sulla base del risultato di tale analisi.
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