Art. 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

In vigore dal 2 feb 2018
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni 1.   La presente decisione stabilisce le specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES - il sistema di misurazione dei risultati di EURES - definendo le dimensioni dei risultati da misurare, gli indicatori dei risultati, le possibili fonti di dati e il processo di raccolta e analisi di dati. 2.   Il sistema di misurazione dei risultati di EURES è utilizzato, tra l'altro, per: a) la raccolta, la condivisione e l'analisi congiunta delle informazioni di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/589, b) una riflessione sullo stanziamento delle risorse e sulle priorità di programmazione delle attività di EURES di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/589, c) una riflessione sui modelli aziendali e sull'organizzazione della rete EURES e su altri essenziali contributi alle relazioni sull'attività presentate alle istituzioni dell'UE, nonché alla relazione sulla valutazione ex post di cui rispettivamente all'articolo 33 e all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/589; 3.   Ai fini della presente decisione si intende per: a) «dimensioni dei risultati» i seguenti settori delle attività di EURES che devono essere misurati dagli indicatori: 1) informazioni e orientamenti, 2) risultati in termini di occupazione, 3) soddisfazione dei clienti, 4) comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione, e 5) sostegno orizzontali; b) «indicatori dei risultati» i seguenti indicatori direttamente correlati all'attività e alla cooperazione EURES nell'ambito della rete: 1) «indicatori chiave» gli indicatori che riguardano le attività di EURES svolte nei singoli Stati membri e concernenti i servizi di sostegno offerti a lavoratori e datori di lavoro ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589, 2) «indicatori di rete» gli indicatori connessi al funzionamento generale della rete EURES tra cui i dati previsti da altre disposizioni del regolamento (UE) 2016/589 e quelli raccolti dall'ufficio europeo di coordinamento; c) «indicatori contestuali» gli indicatori connessi al mercato del lavoro, alle politiche del lavoro e alle strutture organizzative di EURES e che possono essere ottenuti da fonti diverse da quelle soggette al controllo di EURES; d) «contatto» qualsiasi singola interazione che si verifichi tra il personale di membri e partner di EURES e un cliente (lavoratore o datore di lavoro) con mobilità lavorativa intra-UE; e) «evento» qualsiasi occasione programmata organizzata da o con la partecipazione di un membro o di un partner di EURES per fornire informazioni sulla mobilità lavorativa intra-UE o per favorire il reclutamento o il collocamento, quali fiere del lavoro, conferenze e sessioni informative; f) «collocamento» il risultato del processo che si conclude con l'accettazione di un'offerta di lavoro, ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2016/589 (sono comprese le opportunità di apprendistato e tirocinio); g) «domanda di lavoro» un documento o una serie di documenti che un candidato trasmette a un datore di lavoro o a un servizio per l'impiego per informarli in merito alla propria disponibilità e al proprio desiderio di occupare uno specifico posto di lavoro o una specifica posizione.
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