Art. 8
Condivisione e diffusione delle informazioni
In vigore dal 2 feb 2018
Condivisione e diffusione delle informazioni
1. I dati raccolti e la relativa analisi vengono messi a disposizione degli uffici di coordinamento nazionali nonché dei membri e dei partner di EURES in una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES.
2. L'ufficio europeo di coordinamento utilizza i dati adeguati del sistema di misurazione dei risultati di EURES quale contributo EURES alle relazioni della Commissione sul funzionamento del mercato unico.
3. Ogni ulteriore diffusione dei dati è regolata in base all'approccio in materia concordato dal gruppo di coordinamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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