Art. 5
In vigore dal 13 nov 2017
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature, tecnologia o software destinati principalmente a essere usati per il controllo o l'intercettazione, da parte o per conto del regime venezuelano, di Internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile in Venezuela, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione su telecomunicazioni o Internet di qualsiasi tipo, nonché il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica per l'installazione, il funzionamento o l'aggiornamento di tali apparecchiature, tecnologia o software da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature, tecnologia o software, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione sulle comunicazioni telefoniche o via internet di qualsiasi tipo, di cui al paragrafo 1, qualora abbiano fondati motivi per ritenere che apparecchiature, tecnologia o software non sarebbero utilizzati per la repressione interna da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o delle agenzie del Venezuela, o di qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro quattro settimane dall'autorizzazione.
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare gli elementi pertinenti che devono essere contemplati dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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