Art. 7

In vigore dal 13 nov 2017
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati da: a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela; b) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi le cui azioni, politiche o attività compromettono in altro modo la democrazia o lo stato di diritto in Venezuela, il cui elenco figura nell'allegato I. 2.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità e organismi associati alle persone, alle entità o agli organismi di cui al paragrafo 1 il cui elenco figura nell'allegato II. 3.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I o II. 4.   L'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritiene appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I o II e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per prestazioni legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; o e) da versare da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo. 5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 o 2 nell'elenco che figura nell'allegato I o II, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, entità od organismo figuranti nell'allegato I o II; e d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo. 6.   I paragrafi 1 e 2 non ostano a che una persona fisica o giuridica, entità od organismo inseriti nell'allegato I o II effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inserito nell'allegato I o II concluso prima della data in cui tale persona fisica o giuridica, entità od organismo siano stati ivi inseriti, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non viola il paragrafo 3. 7.   Il paragrafo 3 non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati ai paragrafi 1, 2 e 3; o c) pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1 o 2.
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