Art. 1

In vigore dal 13 nov 2017
1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Venezuela di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano essi originari o meno di tale territorio. 2.   Sono vietati: a) la prestazione di assistenza tecnica di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo stabiliti in Venezuela o destinati a essere utilizzati in detto paese; b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo stabiliti in Venezuela, o destinati a essere utilizzati in detto paese.
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