Art. 2

In vigore dal 13 nov 2017
Il divieto di cui all' non si applica all'esecuzione dei contratti stipulati anteriormente al 13 novembre 2017 o dei contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché siano conformi alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (1), in particolare ai criteri di cui all', e purché le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che intendono eseguire il contratto lo abbiano notificato all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti entro 5 giorni lavorativi dall'entrata in vigore della presente decisione.
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