Art. 2
In vigore dal 13 nov 2017
Il divieto di cui all' non si applica all'esecuzione dei contratti stipulati anteriormente al 13 novembre 2017 o dei contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché siano conformi alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (1), in particolare ai criteri di cui all', e purché le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che intendono eseguire il contratto lo abbiano notificato all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti entro 5 giorni lavorativi dall'entrata in vigore della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2017:2074:oj#art-2