Art. 4

In vigore dal 13 nov 2017
1.   Gli non si applicano: a) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature militari non letali, o di attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna, destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo, o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni unite (ONU) e dell'Unione e dei suoi Stati membri ovvero di organizzazioni regionali e subregionali, o alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'ONU e dell'Unione o di organizzazioni regionali e subregionali; b) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature per lo sminamento e materiale destinato a essere utilizzato nelle operazioni di sminamento; c) alla manutenzione di attrezzature non letali che potrebbero essere utilizzate dalla marina e dalla guardia costiera del Venezuela destinate esclusivamente alla protezione delle frontiere, alla stabilità regionale e all'intercettazione dei narcotici; d) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessa alle attrezzature o al materiale di cui alle lettere a), b) e c); e) alla fornitura di assistenza tecnica connessa alle attrezzature o al materiale di cui alle lettere a), b) e c), purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dall'autorità competente interessata. 2.   Gli non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Venezuela da dipendenti dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.
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Art. 4 Decisione (UE) 2017/2074 — Testo vigente | Portale Normativo