Art. 4
In vigore dal 13 nov 2017
1. Gli non si applicano:
a)
alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature militari non letali, o di attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna, destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo, o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni unite (ONU) e dell'Unione e dei suoi Stati membri ovvero di organizzazioni regionali e subregionali, o alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'ONU e dell'Unione o di organizzazioni regionali e subregionali;
b)
alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature per lo sminamento e materiale destinato a essere utilizzato nelle operazioni di sminamento;
c)
alla manutenzione di attrezzature non letali che potrebbero essere utilizzate dalla marina e dalla guardia costiera del Venezuela destinate esclusivamente alla protezione delle frontiere, alla stabilità regionale e all'intercettazione dei narcotici;
d)
al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessa alle attrezzature o al materiale di cui alle lettere a), b) e c);
e)
alla fornitura di assistenza tecnica connessa alle attrezzature o al materiale di cui alle lettere a), b) e c),
purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dall'autorità competente interessata.
2. Gli non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Venezuela da dipendenti dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.
Storico versioni
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