Art. 3
In vigore dal 13 nov 2017
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Venezuela di attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano essi originari o meno di tale territorio.
2. È vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi ad attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna e per la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di tali attrezzature a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo stabiliti in Venezuela o per l'uso in detto paese;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni e riassicurazioni, per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di tali attrezzature oppure per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi a qualsiasi persona, entità od organismo stabiliti in Venezuela o per l'uso in detto paese.
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti pertinenti che devono essere contemplati dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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