Art. 8

Comunicazione e trasparenza

In vigore dal 16 dic 2016
Comunicazione e trasparenza 1.   Nell'assolvimento dei compiti attribuitigli all', l'organo di valutazione delle prestazioni redige relazioni e presenta raccomandazioni alla Commissione. 2.   L'organo di valutazione delle prestazioni offre alle autorità nazionali di vigilanza la possibilità di controllare dati fattuali connessi alla valutazione e al monitoraggio dei piani di prestazione prima di redigere le relazioni. 3.   La Commissione pubblica tutte le relazioni e raccomandazioni dell'organo di valutazione delle prestazioni attraverso un apposito sito web. 4.   Tale pubblicazione non ha luogo qualora la divulgazione di una relazione o raccomandazione, o parte di esse, arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all' del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). 5.   L'organo di valutazione delle prestazioni adotta una relazione annuale sulla sua attività, comprese la collaborazione con l'Agenzia europea per la sicurezza aerea e le modalità operative con i fornitori di servizi di navigazione aerea, i gestori aeroportuali, i coordinatori di aeroporto e i vettori aerei di cui all', paragrafi 7 e 8 rispettivamente del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, nonché le procedure concordate con Eurocontrol per quanto riguarda l'accesso ai dati relativi alle prestazioni di cui all', paragrafo 2. 6.   La Commissione monitora il funzionamento dell'organo di valutazione delle prestazioni e riferisce periodicamente agli Stati membri i progressi della sua attività.
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