Art. 6
Metodo di lavoro
In vigore dal 16 dic 2016
Metodo di lavoro
1. Previa approvazione del direttore generale della direzione generale Mobilità e trasporti della Commissione, l'organo di valutazione delle prestazioni adotta, a nome della Commissione e in particolare per quanto riguarda il proprio finanziamento, i seguenti documenti:
a)
il suo programma di lavoro annuale e la relazione annuale;
b)
il suo regolamento interno;
c)
le modalità di cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza;
d)
le modalità operative con i fornitori di servizi di navigazione aerea, i gestori aeroportuali, i coordinatori di aeroporto e i vettori aerei di cui all', paragrafo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013;
e)
un piano di gestione dei dati.
2. L'organo di valutazione delle prestazioni adotta le sue relazioni e raccomandazioni e i documenti di cui al paragrafo 1 con votazione a maggioranza semplice.
3. Al fine di esaminare questioni specifiche pertinenti alla sua attività, l'organo di valutazione delle prestazioni può istituire sottogruppi tra i propri membri, sulla base di un mandato da esso definito e di concerto con il direttore generale della direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione, a nome della Commissione. I sottogruppi si sciolgono una volta espletato il mandato.
4. L'organo di valutazione delle prestazioni e i sottogruppi si riuniscono nei locali della Commissione. In casi eccezionali le riunioni possono tuttavia tenersi altrove.
5. La partecipazione dei membri alle riunioni dell'organo di valutazione delle prestazioni e dei sottogruppi è obbligatoria. In caso di assenza vengono inviate giustificazioni al presidente e al segretariato.
6. L'organo di valutazione delle prestazioni, con il sostegno del segretariato, provvede affinché i suoi metodi riflettano i più recenti standard scientifici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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