Art. 5

Principi che si applicano ai membri

In vigore dal 16 dic 2016
Principi che si applicano ai membri 1.   Nello svolgere i compiti previsti dalla presente decisione, l'organo di valutazione delle prestazioni e i suoi membri sono imparziali e agiscono in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna e nell'interesse pubblico. A tal fine i membri firmano una dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare le proprie funzioni nell'ambito dell'organo di valutazione delle prestazioni in tal senso. 2.   I membri non delegano le loro responsabilità ad altre persone. 3.   Coloro che si candidano alla nomina di membro comunicano qualsiasi circostanza che possa dar luogo a un conflitto di interessi presentando una dichiarazione di interessi, come indicato nell'invito a presentare candidature di cui all', paragrafo 2. Anche la persona che sarà nominata presidente indica tali eventuali circostanze in tempo utile prima della sua nomina. Nella dichiarazione tutte le persone di cui sopra indicano almeno qualsiasi interesse professionale e finanziario pertinente e qualsiasi situazione in cui i loro interessi possano compromettere, o essere ragionevolmente percepiti come tali da compromettere, la loro capacità di agire in modo imparziale e nell'interesse pubblico in qualità di membri dell'organo di valutazione delle prestazioni. 4.   Ai fini di valutare la presenza di eventuali conflitti di interessi vengono presi in considerazione vari fattori, tra i quali la natura, il tipo e l'importanza dell'interesse dell'individuo, nonché la misura in cui si possa ragionevolmente prevedere che tale interesse influenzi il parere dell'individuo e il processo decisionale generale dell'organo di valutazione delle prestazioni. Un interesse si considera insignificante o minimo se è improbabile che comprometta, o che possa ragionevolmente essere percepito tale da compromettere, la capacità dell'individuo di agire in maniera imparziale e nell'interesse pubblico al momento di prestare consulenza alla Commissione. 5.   La Commissione rende pubblico il modulo di dichiarazione di interessi dei membri attraverso un apposito sito web. Si adottano misure tecniche per indicare ai motori di ricerca che i moduli di dichiarazione di interesse non dovrebbero comparire nei risultati di ricerca. 6.   I membri sono soggetti all'obbligo del segreto professionale e alle norme della Commissione in materia di sicurezza relative alla protezione delle informazioni classificate UE, di cui alle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 (9) e (UE, Euratom) 2015/444 (10). 7.   All'inizio di ogni mandato i membri sottoscrivono una dichiarazione di riservatezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2016:2296:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo