Art. 7
Sostegno amministrativo e tecnico
In vigore dal 16 dic 2016
Sostegno amministrativo e tecnico
1. La Commissione fornisce il sostegno amministrativo e tecnico necessario per il funzionamento dell'organo di valutazione delle prestazioni, compresi il segretariato e i sottogruppi, al fine di assicurarne un funzionamento efficiente ed efficace. Il segretariato convoca e coadiuva le riunioni plenarie dell'organo di valutazione delle prestazioni e convoca le riunioni dei sottogruppi.
Il sostegno amministrativo e tecnico viene fornito in maniera efficiente in termini di costi, assicurando che l'organo di valutazione delle prestazioni assolva i propri compiti con indipendenza funzionale e tecnica.
2. Se Eurocontrol è identificato quale fornitore di dati appropriato, la Commissione definisce con Eurocontrol opportune procedure per la raccolta, la convalida, l'analisi preliminare e la fornitura di tali dati e per garantire un accesso continuo dell'organo di valutazione delle prestazioni ai dati relativi alle prestazioni di cui all'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, disponibili presso Eurocontrol.
Storico versioni
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