Art. 4
Composizione e nomina dei membri e del presidente
In vigore dal 16 dic 2016
Composizione e nomina dei membri e del presidente
1. L'organo di valutazione delle prestazioni è composto di nove membri, incluso il presidente.
2. I membri, escluso il presidente, sono individui nominati a titolo personale a seguito della loro selezione sulla base di un invito a presentare candidature.
3. I membri, escluso il presidente, sono nominati dal direttore generale della direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione, a nome della Commissione e previa consultazione con gli Stati membri, tra gli specialisti in possesso delle competenze adeguate che hanno risposto all'invito a presentare candidature. I criteri di selezione e ammissibilità comprendono i criteri di cui all'allegato.
4. Il direttore generale della direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione, a nome della Commissione, conformemente alle sue disposizioni amministrative e previa consultazione con gli Stati membri, nomina uno specialista in possesso delle competenze adeguate come presidente dell'organo di valutazione delle prestazioni. Il presidente agisce in qualità di rappresentante dell'organo di valutazione delle prestazioni e presiede le sue riunioni.
5. Il mandato del presidente e dei membri ha una durata di due anni e può essere rinnovato due volte. Non si rinnova contemporaneamente il mandato di più di due terzi dei membri.
6. Un membro che non sia più in grado di contribuire efficacemente all'organo di valutazione delle prestazioni, che presenti le dimissioni o che non rispetti le condizioni di cui agli può essere sostituito per la restante durata del mandato conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, a seconda dei casi.
7. Il direttore generale della direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione, a nome della Commissione, può istituire un elenco di riserva di candidati idonei che può essere utilizzato al fine di nominare i sostituti dei membri, escluso il presidente. Ai candidati è chiesto il consenso prima che i loro nomi siano inseriti nell'elenco di riserva.
8. I nomi degli individui nominati membri dell'organo di valutazione delle prestazioni sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2016:2296:oj#art-4