Art. 2

Compiti

In vigore dal 16 dic 2016
Compiti L'organo di valutazione delle prestazioni è incaricato dei seguenti compiti: a) assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni, in particolare per quanto riguarda le attività di cui all', paragrafo 3, e all', lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013; b) su richiesta della Commissione, fornire informazioni ad hoc o relazioni su questioni attinenti alle prestazioni conformemente all', paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013; c) assistere la Commissione, su richiesta, nella definizione delle modalità di accesso ai dati relativi alle prestazioni di cui agli articoli 21 e 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013; d) assistere le autorità nazionali di vigilanza, su richiesta, nell'attuazione del sistema di prestazioni fornendo un parere indipendente su questioni relative alle prestazioni e determinando forcelle di valori indicativi per la fissazione di obiettivi, conformemente all', paragrafo 6, lettere b) e c) del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013; e) sostenere le autorità competenti, su richiesta, nella determinazione del rumore degli aeroporti di cui sono responsabili, conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 598/2014.
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Compiti (Art. 2 Decisione (UE) 2016/2296) — Testo vigente | Portale Normativo