Art. 10
Finanziamento
In vigore dal 16 dic 2016
Finanziamento
I costi delle attività per lo svolgimento dei compiti di cui all', compresi i costi corrispondenti alle indennità e ai rimborsi dei membri dell'organo di valutazione delle prestazioni di cui all', nonché i costi del sostegno amministrativo e tecnico di cui all', sono finanziati dal bilancio dell'Unione. I costi corrispondenti alle indennità e ai rimborsi di cui all', paragrafi 1 e 2, sono finanziati a norma dell'articolo 204 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e dell'articolo 287 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 del Consiglio (14).
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