Art. 6

In vigore dal 20 set 2016
1.   La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, in particolare alla luce delle pertinenti decisioni dell'UNSC o del Comitato. 2.   Le misure di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafi 3 e 4, sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. 3.   Qualora una persona o entità designata a norma dell', paragrafo 2, o dell', paragrafi 3 e 4, presenti osservazioni, il Consiglio riesamina la designazione alla luce delle osservazioni presentate e le misure cessano di applicarsi se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all', che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte. 4.   Qualora sia presentata un'ulteriore richiesta, basata su nuove prove sostanziali, di rimuovere una persona o un'entità dall'elenco dell'allegato, il Consiglio procede a un nuovo riesame a norma del paragrafo 3. 5.   Le misure di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafi 3 e 4, si applicano fino al 23 settembre 2017.
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Art. 6 Decisione (UE) 2016/1693 — Testo vigente | Portale Normativo