Art. 2
In vigore dal 20 set 2016
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone designate e sottoposte a restrizioni di viaggio dall'UNSC, ai sensi delle UNSCR 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015), o dal Comitato, identificate come persone che:
a)
partecipano al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di;
b)
forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso a;
c)
reclutano per o sostengono in altro modo atti o attività di,
Al Qaeda, ISIL (Dàesh) o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; oppure
d)
sono controllate, in modo diretto o indiretto, da qualsiasi persona, gruppo, impresa o entità associati ad Al Qaeda o all'ISIL (Dàesh), o che li sostengono in altro modo, e che figurano nell'elenco delle sanzioni sull'ISIL (Dàesh) e su Al Qaeda.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone:
a)
che sono associate all'ISIL (Dàesh) e ad Al Qaeda o a qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, in quanto:
i)
partecipano al finanziamento dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, oppure partecipano al finanziamento di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di uno di loro;
ii)
partecipano alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività o impartiscono o ricevono corsi di addestramento terroristico, comprese istruzioni relative ad armi, ordigni esplosivi o altri metodi o tecnologie con lo scopo di commettere atti terroristici, da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
iii)
hanno scambi commerciali con l'ISIL (Dàesh), Al Qaeda o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, in particolare di petrolio e di prodotti petroliferi raffinati, raffinerie modulari e materiali connessi, nonché di altre risorse naturali e beni culturali;
iv)
forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso all'ISIL (Dàesh), Al Qaeda o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
b)
che viaggiano o cercano di recarsi fuori dell'Unione al fine di:
i)
perpetrare, pianificare, preparare o prendere parte ad atti terroristici per conto o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
ii)
impartire o ricevere un addestramento terroristico per conto o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; oppure
iii)
sostenere in qualunque altro modo l'ISIL (Dàesh), Al Qaeda o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
c)
che cercano di entrare nell'Unione per motivi identici a quelli elencati alla lettera b) o per partecipare ad atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
d)
che reclutano o sostengono in qualunque altro modo gli atti o le attività dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione:
i)
mettendo a disposizione o raccogliendo, direttamente o indirettamente, con qualunque mezzo, fondi destinati a finanziare i viaggi di persone che si prefiggono gli scopi di cui alle lettere b) e c); organizzando il viaggio di persone che si prefiggono gli scopi di cui alle lettere b) e c), o facilitandolo in qualunque altro modo;
ii)
istigando un'altra persona a partecipare ad atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
e)
che incitano o provocano pubblicamente atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, inclusi l'incoraggiamento o l'esaltazione di tali atti o attività causando così il pericolo che possano essere commessi atti terroristici;
f)
che sono coinvolte o complici nell'ordinare o nel commettere gravi violazioni dei diritti umani contro persone, tra cui sequestro, stupro, violenza sessuale, matrimonio forzato e riduzione in schiavitù, al di fuori del territorio dell'Unione, per conto di o nel nome dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione,
e che sono elencate nell'allegato.
3. I paragrafi 1 e 2 non comportano l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
4. Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario o se il Comitato decide che l'ingresso e il transito sono giustificati.
5. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 2 quando il viaggio è giustificato:
a)
da ragioni umanitarie urgenti;
b)
ai fini di un procedimento giudiziario; o
c)
laddove uno Stato membro sia vincolato da un obbligo nei confronti di un'organizzazione internazionale.
6. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 5 presenta una notifica scritta al Consiglio. In relazione al paragrafo 5, lettere a) e b), la deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, uno o più membri del Consiglio sollevino un'obiezione scritta. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
7. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, a norma del paragrafo 5, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata.
Storico versioni
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