Art. 3

In vigore dal 20 set 2016
1.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone, gruppi, imprese ed entità designati dall'UNSC e soggetti a congelamento dei beni a norma delle UNSCR 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015), o dal Comitato, e identificati come persone, gruppi, imprese ed entità che: a) partecipano al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di; b) forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso a; c) reclutano per o sostengono in altro modo atti o attività di, Al Qaeda, ISIL (Dàesh) o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; oppure d) sono posseduti o controllati, in modo diretto o indiretto, da qualsiasi persona, gruppo, impresa o entità associati all'ISIL (Dàesh) o ad Al Qaeda o che li sostengono in altro modo, e che figurano nell'elenco delle sanzioni sull'ISIL (Dàesh) e su Al Qaeda, oppure da una parte terza che opera per loro conto o sotto la loro direzione. 2.   Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, o a loro beneficio, fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo, direttamente o indirettamente. 3.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone, gruppi, imprese ed entità, elencati nell'allegato: a) che sono associati all'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda o a qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, in quanto: i) partecipano al finanziamento dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, oppure partecipano al finanziamento di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di una di loro; ii) partecipano alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività o impartiscono o ricevono corsi di addestramento terroristico, comprese istruzioni relative ad armi, ordigni esplosivi o altri metodi o tecnologie con lo scopo di commettere atti terroristici, da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; iii) hanno scambi commerciali con l'ISIL (Dàesh), Al Qaeda o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, in particolare di petrolio e di prodotti petroliferi raffinati, raffinerie modulari e materiali connessi, nonché di altre risorse naturali e beni culturali; iv) forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso all'ISIL (Dàesh), Al Qaeda o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; b) che viaggiano o cercano di recarsi fuori dell'Unione al fine di: i) perpetrare, pianificare, preparare o prendere parte ad atti terroristici per conto o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; ii) impartire o ricevere un addestramento terroristico per conto o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; oppure iii) sostenere in qualunque altro modo l'ISIL (Dàesh), Al Qaeda o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; c) che cercano di entrare nell'Unione per i motivi di cui alla lettera b) o per partecipare ad atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; d) che reclutano per o sostengono in qualunque altro modo gli atti o le attività dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione: i) mettendo a disposizione o raccogliendo, direttamente o indirettamente, con qualunque mezzo, fondi destinati a finanziare i viaggi di persone che si prefiggono gli scopi di cui alle lettere b) e c); organizzando il viaggio di persone che si prefiggono gli scopi di cui alle lettere b) e c), o facilitandolo in qualunque altro modo; ii) istigando una persona a partecipare ad atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; e) che incitano o provocano pubblicamente atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, inclusi l'incoraggiamento o l'esaltazione di tali atti o attività causando così il pericolo che possano essere commessi atti terroristici; f) che sono coinvolti o complici nell'ordinare o nel commettere gravi violazioni dei diritti umani contro persone, tra cui sequestro, stupro, violenza sessuale, matrimonio forzato e riduzione in schiavitù, al di fuori del territorio dell'Unione, per conto di o nel nome dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione. 4.   Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 3, o a loro beneficio, fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo, direttamente o indirettamente. 5.   In deroga ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche che sono: a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti per generi alimentari, canoni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento per onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali in conformità delle legislazioni nazionali; o c) destinati esclusivamente al pagamento per diritti o spese, in conformità delle legislazioni nazionali, connessi alla normale custodia o gestione di fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche congelati. Tali deroghe sono effettuate solo previa notifica dello Stato membro interessato al Comitato, se del caso, dell'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo, e solo se il Comitato non abbia espresso parere negativo entro tre giorni lavorativi da tale notifica. 6.   In deroga ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono anche possibili deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche che sono necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia notificato la corrispondente decisione al Comitato, se del caso, e questi l'abbia approvata. 7.   Il paragrafo 3 non osta a che la persona o entità designata effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inserimento di tale persona o entità nell'elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui ai paragrafi 1 e 3. 8.   In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 3 nell'elenco figurante nell'allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima, in o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; c) la decisione non vada a favore di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato; e d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo. 9.   I paragrafi 2 e 4 non si applicano al versamento di pagamenti su conti congelati di persone ed entità di cui ai paragrafi 1 e 3, purché tali pagamenti siano congelati.
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