Art. 5
In vigore dal 20 set 2016
1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone l'elenco di cui all'allegato e adotta le relative modifiche.
2. Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, comprese le relative motivazioni, alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all'impresa e all'entità interessati, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all'impresa o all'entità la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, il gruppo, l'impresa o l'entità interessati.
4. In deroga al paragrafo 1, qualora uno Stato membro ritenga che sia intervenuto un mutamento sostanziale della situazione tale da influire sulla designazione di una persona o di un'entità inserita nell'elenco, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta di tale Stato membro, può decidere di cancellare il nominativo di tale persona o entità dall'elenco incluso nell'allegato.
Storico versioni
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