Art. 1
In vigore dal 20 set 2016
1. Sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti di armamenti o materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio — a persone, gruppi, imprese o entità designati dall'UNSC ai sensi delle UNSCR 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015), quali aggiornate dal Comitato istituito ai sensi dell'UNSCR 1267 (1999) («Comitato»), o designati dal Consiglio, nonché a coloro che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.
2. Sono vietati:
a)
la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, connessi ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a persone, gruppi, imprese o entità di cui al paragrafo 1;
b)
il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria connessi ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente a persone, gruppi, imprese o entità di cui al paragrafo 1;
c)
la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.
Storico versioni
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