Art. 4
In vigore dal 20 set 2016
Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi delle UNSCR 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015) — comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni dell'UNSC, richieste da tale attuazione e ad essa connesse — o le misure contemplate nella presente decisione nei confronti delle persone o entità designate dall'ONU o elencate nell'allegato, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.
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