Art. 11
Consultazione su altre questioni
In vigore dal 18 mag 2016
Consultazione su altre questioni
1. La Commissione può consultare il gruppo su altre questioni inerenti alla deliberazione in merito a un aroma caratterizzante in conformità all' della direttiva 2014/40/UE. In tali casi essa decide, in consultazione con il presidente, se convocare una riunione o ricorrere a una procedura scritta.
2. Il presidente può nominare tra i membri del gruppo un relatore incaricato di coordinare il compito e presenta una relazione finale alla Commissione.
3. Nelle sue discussioni interne il gruppo prende in considerazione, a seconda del caso, i dati e le informazioni fornite dal gruppo tecnico e altre informazioni pertinenti a sua disposizione.
Storico versioni
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