Art. 11 · Consultazione su altre questioni

Art. 11

Consultazione su altre questioni

In vigore dal 18 mag 2016
Consultazione su altre questioni 1.   La Commissione può consultare il gruppo su altre questioni inerenti alla deliberazione in merito a un aroma caratterizzante in conformità all' della direttiva 2014/40/UE. In tali casi essa decide, in consultazione con il presidente, se convocare una riunione o ricorrere a una procedura scritta. 2.   Il presidente può nominare tra i membri del gruppo un relatore incaricato di coordinare il compito e presenta una relazione finale alla Commissione. 3.   Nelle sue discussioni interne il gruppo prende in considerazione, a seconda del caso, i dati e le informazioni fornite dal gruppo tecnico e altre informazioni pertinenti a sua disposizione.
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