Art. 7
Regole di voto
In vigore dal 18 mag 2016
Regole di voto
1. Per le votazioni in casi diversi da quelli di cui all' e all', paragrafo 3, lettera a), il gruppo prende decisioni solo quando partecipano alla votazione almeno quattro membri, di cui uno deve essere il presidente o il vicepresidente. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.
2. In caso di parità è decisivo il voto della persona che presiede la votazione.
3. Le persone che hanno cessato di essere membri o la cui appartenenza al gruppo è temporaneamente sospesa a norma dell', paragrafo 5, non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della maggioranza di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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