Art. 8
Regolamento interno
In vigore dal 18 mag 2016
Regolamento interno
1. Il gruppo adotta, e se opportuno aggiorna, il suo regolamento interno su proposta del direttore generale e d'intesa con lo stesso.
2. Il regolamento interno assicura che il gruppo eserciti i suoi compiti nel rispetto dei principi di eccellenza scientifica, indipendenza e trasparenza.
3. Il regolamento interno prevede in particolare:
a)
la procedura di elezione del presidente e del vicepresidente del gruppo, in conformità all';
b)
l'applicazione dei principi di cui al capo IV;
c)
le procedure di adozione di un parere;
d)
le relazioni con i terzi, compresi gli organismi scientifici;
e)
altre disposizioni dettagliate sul funzionamento del gruppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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