Art. 8

Regolamento interno

In vigore dal 18 mag 2016
Regolamento interno 1.   Il gruppo adotta, e se opportuno aggiorna, il suo regolamento interno su proposta del direttore generale e d'intesa con lo stesso. 2.   Il regolamento interno assicura che il gruppo eserciti i suoi compiti nel rispetto dei principi di eccellenza scientifica, indipendenza e trasparenza. 3.   Il regolamento interno prevede in particolare: a) la procedura di elezione del presidente e del vicepresidente del gruppo, in conformità all'; b) l'applicazione dei principi di cui al capo IV; c) le procedure di adozione di un parere; d) le relazioni con i terzi, compresi gli organismi scientifici; e) altre disposizioni dettagliate sul funzionamento del gruppo.
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Regolamento interno (Art. 8 Decisione (UE) 2016/786) — Testo vigente | Portale Normativo