Art. 6
Elezione del presidente e del vicepresidente del gruppo
In vigore dal 18 mag 2016
Elezione del presidente e del vicepresidente del gruppo
1. All'inizio di ogni mandato il gruppo elegge un presidente e un vicepresidente tra i suoi membri. L'elezione avviene a maggioranza semplice del totale dei membri. In caso di parità il direttore generale designa il presidente tra i membri che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in base a una valutazione delle loro qualifiche e della loro esperienza.
2. Il mandato del presidente e del vicepresidente coincide con quello del gruppo ed è rinnovabile. L'eventuale sostituzione del presidente o del vicepresidente avviene per la durata residua del mandato del gruppo.
Storico versioni
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