Art. 6

Elezione del presidente e del vicepresidente del gruppo

In vigore dal 18 mag 2016
Elezione del presidente e del vicepresidente del gruppo 1.   All'inizio di ogni mandato il gruppo elegge un presidente e un vicepresidente tra i suoi membri. L'elezione avviene a maggioranza semplice del totale dei membri. In caso di parità il direttore generale designa il presidente tra i membri che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in base a una valutazione delle loro qualifiche e della loro esperienza. 2.   Il mandato del presidente e del vicepresidente coincide con quello del gruppo ed è rinnovabile. L'eventuale sostituzione del presidente o del vicepresidente avviene per la durata residua del mandato del gruppo.
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